Disegno
di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete".
ART.
1
(Utilizzazione
dei nomi a dominio)
1.
Per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne
è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di
quest’ultimo, l'utilizzazione di:
a)
nomi identici o simili a quelli che identificano persone
fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni
o persone;
b)
nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni
distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c)
nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti
pubblici o località geografiche;
d)
nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto,
tramite cessione, o per recare un danno;
e)
nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli,
anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
2.
Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative
che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento
al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi
e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso
indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione
dell’uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella
misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l’illecito
o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe
di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe
medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto,
anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1,
sono nulli di diritto.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla
registrazione identificativa di domini Internet o servizi
in rete ovunque ottenuti.
ART.
2
(Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio)
1.
È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. Detta
Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni telematiche
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salve successive
disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base
alla normativa vigente.
2.
La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio
è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla
registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza
di preclusioni ed accettazione da parte del richiedente
di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe
medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.
La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato
dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio.
In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal
comma 3, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi
di dominio già registrati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.
Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione
di nome già registrato a favore di altro titolare, la non
conformità della precedente registrazione alle disposizioni
di cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione
ancorché antecedente alla data di entrata in vigore della
legge medesima.
4.
È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio
registrato presso l’Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi
90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia
seguita l'effettiva utilizzazione.
5.
I ricorsi avverso il rifiuto o l’omissione di registrazione
o contro gli atti dell’Anagrafe che, comunque, incidono
sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi
devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo
della regione ove l'Anagrafe ha sede.
Relazione
al disegno di legge recante "Disposizioni in materia
di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione
di domini Internet e servizi in rete".
Internet
e, più in generale, i servizi su reti informatiche, in quanto
potenti fattori di comunicazione e di espansione economica,
sono oggi ai primi posti nell'agenda delle priorità di molti
governi e si pongono come temi centrali del confronto in
materia di regolamentazione che si sta svolgendo su scala
internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono,
da una lato all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento
e, dall'altro, alla necessità di fissare con norma primaria
alcuni punti essenziali, indispensabili al buon funzionamento
del nuovo sistema ed alla disciplina delle relazioni che
ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di assicurare
il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei
marchi ed evitare che dall'uso della rete possa derivare
un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive comunque
meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia,
si rischia che la situazione di fatto che man mano va consolidandosi
produca una ingiusta distorsione dei rapporti legati all'uso
delle reti, con notevole pregiudizio per tutti: operatori
ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente
diffuso nel mondo anglosassone considera una normativa non
invadente condizione essenziale per uno sviluppo rapido
e capillare di una risorsa economica dell'importanza di
Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata
su pochi punti, quale appunto la tutela effettiva delle
situazioni giuridiche soggettive interessate dalla rete,
sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i vari soggetti
coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta
di non interferire con le enorme potenzialità di Internet
in termini di crescita economica e di benefici sociali,
è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti
essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione
della condotta illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella
strategia seguita dai Paesi che già hanno affrontato il
problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una regolamentazione
specifica per Internet alla luce della normativa già vigente,
dal momento che le leggi in vigore risultano in generale
sufficienti e, in alcuni casi, necessitano solo degli emendamenti
necessari a renderle meglio applicabili alla realtà delle
nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante
l'uso di Internet deve essere analizzata all'interno di
un quadro normativo che assicuri che la condotta online
sia trattata in modo analogo alla condotta offline. Se Internet
non deve diventare una zona franca per attività illegali,
tuttavia in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa
non può essere stabilita solo perché una certa condotta
è tenuta nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve
essere redatta in maniera neutrale rispetto alla tecnologia.
La regolamentazione legata a una particolare tecnologia
corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e di
richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero
impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet
richiede un'attenta considerazione di molteplici interessi
sociali, quali la necessità di proteggere la privacy, garantire
il più ampio accesso possibile all'informazione pubblica,
promuovere e sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza
ordinamentale di assicurare la tutela della stessa possibilità
e delle modalità di registrazione in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio con il compito di assicurare
il rispetto delle generali disposizioni sull'uso dei nomi
e dei marchi nonché le norme essenziali che vengono introdotte
nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla considerazioni
esposte ed è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni
generali in materia di disciplina dell'utilizzazione di
nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi
in rete, l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di
nomi che non possono essere utilizzati come nomi a dominio,
se non dai soggetti legittimati. Tali nomi sono raggruppati
per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti
industriali, delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione
è assoluta per la presunzione iuris et de iure dell'interferenza
con segni protetti e della rilevanza economica dei nomi
medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità
dei medesimi, il divieto deriva dall'unione di due elementi:
il fatto oggettivo della non titolarità e l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche
o denotino enti territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche attraverso
l'uso di una lingua diversa dall'italiano Il comma 2 dell'articolo
1 ribadisce che l'uso dei nomi sopra ricordati costituisce
illecito civile a norma delle disposizioni che tutelano
i vari segni o distintivi e che disciplinano il trattamento
dei dati personali. La tutela accordata dal provvedimento
è, quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera
con queste modalità: azione di cessazione e risarcimento
del danno per il quale si prevede una liquidazione forfetaria
nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai nomi
a dominio che recano suffissi diversi da "it" quando la
registrazione è effettuata da che è comunque soggetto all'ordinamento
italiano. L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Anagrafe
presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un
filtro preliminare, che non esclude la tutela dei singoli
direttamente nei confronti dell'utilizzatore del nome, che
ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche inserita
una norma transitoria per evitare che, dato il carattere
costitutivo della registrazione, in prima attuazione vi
sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un
termine fisso, un compito di continua "manutenzione" dell'anagrafe
dei nomi a dominio, eventualmente stimolata dalla constatazione
dell'irregolarità a seguito di domanda del legittimo titolare
del nome o del segno distintivo. La "manutenzione" concerne
anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti
all'Anagrafe e non utilizzati nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la tutela contro gli atti dell'Anagrafe che
rifiutano, omettono al registrazione o che comunque incidono
su questa.